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Chiedere la compensazione tra crediti e debiti tributari

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Chiedere la compensazione tra crediti e debiti tributari

La compensazione tra crediti e debiti tributari consente ai contribuenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, di detrarre dalle somme dovute eventuali eccedenze di versamento. Si specifica che la compensazione può avvenire tra importi riferiti al medesimo tributo (compensazione verticale) o tra tributi locali diversi (compensazione orizzontale, ad esempio IMU e TASI), fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU e della TASI.

Nel regolamento comunale, all’art. 32, è previsto che il contribuente possa richiedere, in alternativa al rimborso, la compensazione delle somme versate e non dovute per la tassa rifiuti con importi dovuti per lo stesso tributo riferiti ad annualità differenti.

Le eccedenze oggetto di compensazione devono riferirsi all’anno in corso o ad annualità pregresse e non sono soggette all’applicazione di interessi. La compensazione è ammessa solo in assenza di decadenza dal diritto al rimborso. Qualora l’eccedenza a credito superi l’importo del tributo dovuto, la differenza potrà essere utilizzata in compensazione per versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure può essere richiesto il rimborso per errato versamento.

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